Capitolo 25
Ogni settimo anno deve essere osservato come anno di riposo — Ogni cinquantesimo anno deve essere un giubileo, nel quale viene proclamata la libertà in tutto il paese — Si rivelano le leggi per la vendita e il riscatto delle terre, delle case e dei servi — Tanto il paese quanto i servi appartengono al Signore — Viene proibita l’usura.
1 L’Eterno parlò ancora a Mosè sul monte Sinai, dicendo:
2 “Parla ai figli d’Israele e di’ loro: ‘Quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato all’Eterno.
3 Per sei anni seminerai il tuo campo, per sei anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti;
4 ma il settimo anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore dell’Eterno; non seminerai il tuo campo, né poterai la tua vigna.
5 Non mieterai quello che nascerà da sé dal seme caduto nella tua raccolta precedente, e non vendemmierai l’uva della vigna che non avrai potato; sarà un anno di completo riposo per la terra.
6 Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo, servirà di nutrimento a te, al tuo servo, alla tua serva, al tuo operaio e al tuo forestiero che stanno da te,
7 al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese; tutto il suo prodotto servirà loro di nutrimento.
8 Conterai pure sette settimane di anni: sette volte sette anni; e queste sette settimane di anni ti faranno un periodo di quarantanove anni.
9 Poi, il decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba; il giorno dell’espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese.
10 E santificherete il cinquantesimo anno, e proclamerete l’affrancamento nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà, e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia.
11 Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non seminerete e non raccoglierete quello che i campi produrranno da sé, e non vendemmierete le vigne non potate.
12 Poiché è il giubileo; esso vi sarà sacro; mangerete il prodotto che vi verrà dai campi.
13 In quest’anno del giubileo ciascuno tornerà in possesso di ciò che è suo.
14 Se vendete qualcosa al vostro prossimo o se comprate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto a suo fratello.
15 Regolerai l’acquisto che farai dal tuo prossimo, in base al numero degli anni passati dall’ultimo giubileo, e quegli venderà a te in ragione degli anni di rendita.
16 Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; e quanto minore sarà il tempo, tanto calerai il prezzo; poiché quegli ti vende il numero delle raccolte.
17 Nessuno di voi danneggi suo fratello, ma temerai il tuo Dio; poiché io sono l’Eterno, il vostro Dio.
18 Voi metterete in pratica le mie leggi, e osserverete le mie prescrizioni e le adempirete, e abiterete il paese in sicurezza.
19 La terra produrrà i suoi frutti, voi ne mangerete a sazietà e abiterete in essa in sicurezza.
20 E se dite: «Che mangeremo il settimo anno, dato che non semineremo e non faremo la nostra raccolta?».
21 Io disporrò che la mia benedizione venga su voi il sesto anno, ed esso vi darà una raccolta per tre anni.
22 E l’ottavo anno seminerete e mangerete della vecchia raccolta fino al nono anno; mangerete della raccolta vecchia finché sia venuta la nuova.
23 Le terre non si venderanno per sempre; perché la terra è mia, e voi state da me come stranieri e forestieri.
24 Perciò, in tutto il paese che sarà vostro possesso, concederete il diritto di riscatto del suolo.
25 Se tuo fratello diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo, verrà e riscatterà ciò che suo fratello ha venduto.
26 E se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma riesce a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto,
27 conterà le annate trascorse dalla vendita, renderà il sovrappiù al compratore, e rientrerà così nella sua proprietà.
28 Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino all’anno del giubileo; al giubileo sarà cosa franca, ed egli rientrerà nella sua proprietà.
29 Se uno vende una casa da abitare in una città circondata da mura, avrà il diritto di riscattarla fino al compimento di un anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero.
30 Ma se quella casa posta in una città circondata da mura non è riscattata prima del compimento di un anno intero, rimarrà in perpetuo proprietà del compratore e dei suoi discendenti; non sarà franca al giubileo.
31 Però, le case dei villaggi non attorniati da mura saranno considerate come parte dei fondi di terreno; potranno essere riscattate, e al giubileo saranno franche.
32 Quanto alle città dei Leviti e alle case che essi vi possiederanno, i Leviti avranno il diritto perpetuo di riscatto.
33 E se anche uno dei Leviti ha fatto il riscatto, la casa venduta, con la città dove si trova, sarà franca al giubileo, perché le case delle città dei Leviti sono loro proprietà tra i figli d’Israele.
34 I campi situati nei dintorni delle città dei Leviti non si potranno vendere, perché sono loro proprietà perpetua.
35 Se tuo fratello che è presso di te è impoverito e i suoi mezzi vengono meno, tu lo sosterrai, anche se straniero e forestiero, cosicché possa vivere presso di te.
36 Non trarre da lui interesse, né utile; ma temi il tuo Dio, e viva tuo fratello presso di te.
37 Non gli darai il tuo denaro a interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne un utile.
38 Io sono l’Eterno, il vostro Dio, che vi ha tratto dal paese d’Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio.
39 Se tuo fratello che è presso di te è impoverito e si vende a te, non lo farai servire come uno schiavo;
40 starà da te come un lavoratore, come un forestiero. Ti servirà fino all’anno del giubileo;
41 allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia, e rientrerà nella proprietà dei suoi padri.
42 Poiché essi sono miei servi, che io trassi dal paese d’Egitto; non devono esser venduti come si vendono gli schiavi.
43 Non lo dominerai con asprezza, ma temerai il tuo Dio.
44 Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprietà, li prenderete dalle nazioni che vi circondano; da queste comprerete lo schiavo e la schiava.
45 Potrete anche comprarne tra i figli dei forestieri stabiliti fra voi e fra le loro famiglie che si troveranno fra voi, tra i figli che essi avranno generato nel vostro paese; e saranno vostra proprietà.
46 E li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi servirete di loro come schiavi in perpetuo; ma quanto ai vostri fratelli, i figli d’Israele, nessuno di voi dominerà l’altro con asprezza.
47 Se un forestiero stabilito presso di te si arricchisce, e tuo fratello diviene povero presso di lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della famiglia del forestiero,
48 dopo che si sarà venduto, potrà essere riscattato; lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli;
49 lo potrà riscattare suo zio, o il figlio di suo zio; lo potrà riscattare uno dei parenti del suo stesso sangue, o, se ha i mezzi per farlo, potrà riscattarsi da sé.
50 Farà il conto, con il suo compratore, dall’anno in cui gli si è venduto all’anno del giubileo; e il prezzo da pagare si regolerà secondo il numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un lavoratore.
51 Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il suo riscatto in ragione di questi anni, e in proporzione al prezzo al quale fu comprato:
52 se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il conto con il suo compratore, e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni.
53 Starà da lui come un lavoratore assunto di anno in anno; il padrone non lo dominerà con asprezza sotto i tuoi occhi.
54 E se non è riscattato in alcuno di quei modi, se ne uscirà libero l’anno del giubileo: egli, con i suoi figli.
55 Poiché i figli d’Israele sono servi miei; sono miei servi, che ho tratto dal paese d’Egitto. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.